DRIVERLESS CAR E RESPONSABILITA’ CIVILE
Quando sentiamo parlare di mobilita elettrica, la mente corre immediatamente alle automobili a guida autonoma o driverless, al cui volante siedono software di intelligenza artificiale in grado di condurre il veicolo, mentre gli esseri umani si godono lo stato di passeggeri. In altre parole, è inevitabile associare gli impulsi elettrici non al solo motore di un’automobile, ma anche, e soprattutto, al suo “cervello”. Il cammino di questa tecnologia sarà forse più lungo di quanto molti si aspettassero qualche anno fa, ma è indubbio che esso sembri sin d’ora inarrestabile.
Del resto, lo standard internazionale J3016, pubblicato nel 2014 dalla Society of Automotive Engineers prevede sei differenti livelli di “autonomia” delle autovetture, che sembrano altrettanti passaggi di una crescita progressiva: 0) nessuna automazione, 1) guida assistita o presenza di supporti per la guida assistita, 2) automazione parziale, 3) automazione condizionata, 4) alta automazione, 5) guida interamente autonoma.
La diffusione della mobilità smart nonrivoluzionerà solo l’ambito economico-sociale, ma anche quello delle regole della circolazione stradale, oggi imperniate su tre profili di pericolosità: i) del guidatore, ii) dell’auto verso i terzi e iii) del veicolo per gli occupanti. La diffusione delle driverless carpotrebbe eliminare del tuttoil primo profilo, dando vita a un nuovo sistema di responsabilità, teso unicamente a tutelare gli occupanti dei veicoli e i terzi, configurando una nuova “responsabilità delle auto”.
Per contro, nasceranno diverse forme di responsabilità di matrice informatica: a) malfunzionamento di hardware o software dell’auto, tali da alterarne il regolare funzionamento; b) malfunzionamento delle reti di interfaccia esterne, che determini una persistente alterazione dell’auto; c) possibile controllo da remoto non autorizzato; d) possibili attacchi alle infrastrutture critiche e/o strategiche[1].
In caso di sinistro, la responsabilità civile ricadrà sul proprietario, sul “conducente”, sul produttore della driverless car, sul programmatore del software o sull’algoritmo?
La disciplina “tradizionale” della circolazione dei veicoli prevede la responsabilità dell’essere umano come conducente, ma i passeggeri delle driverless car saranno sempre meno in grado di governare il mezzo che li trasporta, dal cui governo saranno materialmente estromessi.
Da qui l’esigenza di postulare una nuova declinazione di responsabilità mista, che non penalizzi oltre modo i produttori, almeno finché il “rischio da ignoto tecnologico” sarà ancora forte: vale a dire fino al momento in cui lo stato delle conoscenze tecniche non permetterà di considerare un sistema come difettoso. Se così non dovesse essere, i costi di produzione e sviluppo potrebbero inasprirsi, l’introduzione sul mercato delle driverless car potrebbe ritardare e una tecnologia dal grande potenziale, anche in termini di sicurezza, rischierebbe di trovarsi prigioniera in un limbo indeterminato.
In definitiva, se il futuro sarà dominato dalle driverless cars, il settore automotive avrà bisogno di contare su un legislatore così lungimirante da concepire una vera e propria Driverless Law, idonea a tutelare in modo bilanciato sia gli utilizzatori sia gli stakeholders impegnati in rilevanti investimenti per la promozione di nuove forme di mobilità automatizzata e sicura.
Avv.ti Alessandro Facchino ed Enzo Cardone