Ricerca e sviluppo, fra idee, diritti di privativa e Patent Box.
“Che idea ho avuto! Corro a brevettarla”. Quanti pensano che le cose siano così semplici. Le idee in quanto tali, in realtà, non posso essere protette, perché l’ordinamento, nazionale ed europeo, si fonda sui principi di libertà di espressione e di concorrenza. Quindi, tutto ciò che si può tutelare con una privativa, idonea a limitare il diritto altrui, deve essere codificato.
L’ idea in sé è un “fatto” troppo generico per trovare protezione. Ciò che può essere tutelato è la sua trasformazione in un supporto materiale. Così, non si può tutelare l’idea un dipinto raffigurante una donna dal sorriso enigmatico, con un paesaggio alle spalle, mentre è tutelabile (ed è tutelata) la Gioconda. Le forme in cui un’idea può essere realizzata, e quindi tutelata, sono svariate. Alcune trovano tutela nella legge sul diritto d’autore e sono le opere dotate di carattere creativo e valore artistico. Un altro tipo di tutela è quella brevettuale: quando un’invenzione risolve un problema della scienza e della tecnica non prima risolto, può essere oggetto di brevetto (e devono ricorrere i requisiti della novità e del carattere inventivo).
Le forme estetiche di un prodotto possono essere tutelate con la registrazione, prevista per i disegni e i modelli. In questi casi, la protezione riguarda le forme “capricciose” ed estetiche che distinguono un prodotto senza essere dettate né dalle sue caratteristiche tecniche né da necessità funzionali: le gambe di un tavolo non sono tutelabili in sé, ma, se presentano orpelli capricciosi, questi possono essere tutelati.
Un altro tipo di tutela è quella del marchio, la cui funzione è di collegare un prodotto alla sua origine imprenditoriale. Esso fa sì che il consumatore, nel vedere il marchio, ne colga immediatamente la provenienza da una determinata azienda. Anche i marchi devono essere nuovi – quindi non costituiti da segni, loghi o parole che siano già stati utilizzati – e devono avere carattere distintivo, determinando la diretta associazione fra segno e origine imprenditoriale del prodotto.
L’attività creativa comporta costi in termini di risorse materiali e finanziarie. La tutela garantita dalla registrazione di brevetti, marchi o modelli permette alle imprese che hanno sostenuto costi di Research & Development di sfruttare in esclusiva i propri beni IP. Sotto il profilo fiscale, l’attività R&D può vedersi “premiata” dalle norme sul così detto Patent Box, che prevedono vantaggi per chi investe in software, brevetti, disegni e modelli.
La Legge di Bilancio 2022 ha riformato il Patent Box, già oggetto di un restyling introdotto dal Decreto Fiscale 2021 (D.L. n. 146/2021). L’agevolazione è stata convertita in una sorta di “super deduzione” del 110% dei costi R&D sostenuti per gli asset immateriali utilizzati nell’attività di impresa. La riforma non modifica la rosa dei potenziali beneficiari: l’agevolazione è rivolta a tutti i titolari di reddito d’impresa (indipendentemente da forma giuridica, dimensioni e settore produttivo), incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi parte di un accordo di esclusione della doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
Sono beneficiari dell’agevolazione i titolari di reddito d’impresa che assumono le vesti di “investitori”, ovvero i titolari del diritto allo sfruttamento economico dei c.d. intangibles a prescindere dalla loro titolarità giuridica. Essi devono sostenere i costi relativi agli investimenti, assumendosene i rischi.
Il ventaglio dei beni “agevolabili” è limitato a tre categorie di intangibles: 1) software protetto da copyright, 2) brevetti industriali, 3) disegni e modelli. Sono esclusi marchi d’impresa e know-how.
L’attività R&D deve riguardare: ricerca industriale e sviluppo sperimentale; innovazione tecnologica, design e ideazione estetica; tutela legale dei diritti sui beni immateriali; ricerca fondamentale, ideazione e realizzazione del software protetto da copyright.
Sono esclusi i titolari del diritto allo sfruttamento economico che però non supportano né i costi dell’attività né rischi dell’investimento. Naturalmente, occorre che gli investitori siano in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di previdenza sociale.
Una delle novità più significative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 è quella del c.d. recapture ottennale, che consente di estendere la super deduzione fiscale (del 110% delle spese agevolabili) ai costi R&D sostenuti entro l’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene il titolo di privativa industriale.
In definitiva, benché il “nuovo” Patent Box presenti zone d’ombra, che, rispetto alla veste precedente, ne diminuiscono l’appeal tra le imprese che investono in R&D per creare intangibles, lo strumento merita almeno un approfondimento, proprio per la sua capacità di limitare (pur indirettamente) i costi delle idee innovative.
Avv. Maria Francesca Guardamagna ed Enzo Cardone