La gestione aziendale e la delega di funzioni, poteri e connesse responsabilità
Non importa che si tratti di realtà grandi o piccole, ma spesso per l’imprenditore è difficile adempiere in prima persona ai molteplici obblighi legali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Per tale ragione, il D. Lgs. 81/08, ha introdotto la delega di funzioni, per consentire il trasferimento di competenze organizzative e gestionali a terzi.
La delega di funzioni è un atto che consente al datore di lavoro di applicare più agevolmente, attraverso il contributo di altri soggetti, il rispetto degli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro, apportando miglioramenti ai processi e ai dispositivi individuali e collettivi già adottati.
Per essere valido, occorre che l’atto di delega – oggetto di adeguata e tempestiva pubblicità – presenti alcuni requisiti essenziali (art. 16 D. Lgs. 81/08): deve essere redatto per iscritto e avere data certa; deve riguardare un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale; il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate e che la stessa sia accettata dal delegato per iscritto.
Se correttamente scritta e applicata, la delega di funzioni permette una deresponsabilizzazione dei soggetti obbligati ex lege. Tuttavia, il suo impiego, non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante (datore di lavoro) in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Infatti, continua a gravare sul primo – in caso di difetto – la responsabilità per “culpa in eligendo” (cioè nella scelta del delegato) o in “culpa in vigilando” (nel controllo dell’attività del delegato). La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che essa non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro rispetto al corretto espletamento, da parte del delegato delle funzioni che gli siano state trasferite. nell’ambito del più generale principio di responsabilità concorsuale.
Il datore di lavoro potrà essere sanzionato per “culpa in eligendo” se non avrà vagliato i requisiti e le caratteristiche richieste in capo al delegato, oppure per “culpa in vigilando” in assenza di un adeguato controllo sull’operato di quest’ultimo.
La legge prevede che l’adozione e l’efficace attuazione di un modello di gestione di organizzazione (a norma del D.Lgs. 231/2001 e dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008) consente di ritenere assolto l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro delegante.
Alcune attività, però, non possono essere delegate: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
La delega di funzioni non deve essere confusa con i ruoli funzionali previsti dalla legge, espressione del principio organizzativo della specializzazione delle mansioni, come ad esempio il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Quest’ultimo, infatti, assiste l’imprenditore nell’individuazione dei fattori di rischio sul lavoro, nella definizione delle procedure di sicurezza da attuare e dei percorsi formativi per dipendenti e collaboratori. La sua investitura non si traduce automaticamente in una delega di funzioni per la sicurezza. La Corte di Cassazione ha chiarito che “la delega non può ritenersi attribuita dal datore di lavoro all’addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, considerato che tale carica attribuisce un mero ruolo di consulenza, tanto che gli obblighi di vigilanza e controllo non vengono meno con la nomina del RSPP” (Cass. Pen., Sez. IV, n. 11819/2015).
Avv. Alessandro Facchino e Avv. Enzo Cardone