
L’abuso di dipendenza economica nell’era dei social
“Resta amico accanto a me…”.
Recita così una celebre canzone di Renato Zero e Franca Evangelisti, musicata da Dario Baldan Bembo.
Oggi, la riscoperta di grandi cult della musica italiana (e non solo) è un fenomeno in tendenziale crescita tra i Millenials e la Gen Z.
E chissà quanti di noi hanno riscoperto uno di questi grandi cult nei trend dei più famosi social network, e chissà quanti altri avranno utilizzato pochi secondi di uno di questi brani per accompagnare la condivisione di uno scorcio, di un panorama, per condividere un momento particolarmente piacevole della propria giornata, magari con una persona speciale. E quanti, invece, nel tentativo di riassaporare quei malinconici attimi.
Ma si sa, tutte le relazioni si basano su equilibri molto complessi e a volte anche precari.
A vacillare, questa volta, sono stati però gli equilibri tra SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. (più semplicemente, di seguito, Meta) in una querelle nata dal mancato rinnovo dell’accordo che consentiva agli utenti delle piattaforme Meta di utilizzare le opere musicali appartenenti al catalogo SIAE.
I fatti
Nel marzo 2023, il Music Rights Agreement, intercorrente tra SIAE e Meta, è giunto a scadenza e, pertanto, in assenza di un nuovo accordo tra le parti, per gli utenti delle piattaforme facenti capo a Meta sarebbe venuta meno la possibilità di utilizzare le opere musicali appartenenti al catalogo SIAE.
Meta ha proposto un rinnovo della licenza che prevedesse un modello di remunerazione fondato su due elementi: il pagamento di una flat fee per gli utilizzi delle opere musicali (quali post, stories e reels ) e la previsione di una revenue sharing, ossia una percentuale sui ricavi legati alla quota parte dei contenuti video di “forma estesa”aventi al loro interno pubblicità.
A fronte di tale particolare tipologia di offerta, in considerazione della difficile valutazione sull’effettiva portata del modello, SIAE ha richiesto di fornire dati utili al fine di verificare le modalità di impiego delle proprie opere sui social network di Meta e quest’ultima si è rifiutata.
L’accordo non è stato trovato ed il 16 marzo 2023 Meta ha rimosso con fermezza tutti i brani del catalogo SIAE dall’Audio Library delle sue piattaforme.
La posizione di Meta trova giustificazione nella – eventuale – perdita di forza contrattuale nella trattativa, dovendo con ogni probabilità riconoscere una quota maggiore del profitto che la società ottiene sfruttando i contenuti musicali di SIAE mentre, per quest’ultima, nella sua ambizione a raggiungere il risultato economico più vantaggioso possibile.
SIAE ha ritenuto che la rimozione dei contenuti da parte di Meta non fosse altro che una strategia finalizzata all’accettazione incondizionata delle proprie condizioni contrattuali. SIAE si è pertanto rivolta all’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) che, in via cautelare, ha ritenuto i comportamenti posti in essere da Meta apparissero suscettibili di configurare un abuso di dipendenza economica in violazione dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192 e, quindi, ha ordinato a Meta di riprendere le trattative e ripristinare la disponibilità dei contenuti sulle piattaforme di sua proprietà (Delibera del 20 aprile 2023).
Nel rispetto di quanto disposto, le parti hanno formalizzato un accordo temporaneo in attesa di definire un’intesa definitiva.
Il punto di vista dell’AGCM è stato condiviso dal TAR Lazio che, con sentenza n. 16069 del 30 ottobre 2023 ha confermato tale orientamento.
A seguito dell’impugnazione di Meta, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5827 del 2 luglio 2024, ha riformato la pronuncia del TAR e annullato il provvedimento dell’AGCM relativamente alla fase cautelare. E’ rimasta impregiudicata, invece, l’istruttoria che l’Autorità Garante ha avviato e che si concluderà entro il 30 giugno 2025. Inoltre, il 10 gennaio 2025 sono stati pubblicati sul sito dell’AGCM gli impegni inviati da Meta il 24 dicembre 2024, applicabili sia ai cicli negoziali in essere che ai prossimi cicli negoziali, volti i) ad assicurare che le negoziazioni si svolgano in tempi celeri e in buona fede e ii) che le controparti negoziali ricevano i dati necessari durante le negoziazioni.
L’abuso di dipendenza economica
L’abuso di dipendenza economica si configura quando un’impresa si trova in posizione di subordinazione economica rispetto a un’altra, tale da determinare un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi nei rapporti commerciali.
In ambito nazionale, è l’art. 9 della Legge 192/98 a disciplinare il fenomeno prevedendo che: “È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice”.
L’abuso di dipendenza economica si può manifestare sotto diversi profili, ossia:
Condizioni contrattuali ingiustificate: imposizione di termini contrattuali gravosi, come prezzi eccessivi, clausole esclusive o termini di pagamento sfavorevoli.
Rifiuto di vendita o acquisto: l’impresa dominante può rifiutarsi di vendere prodotti o servizi essenziali all’impresa dipendente o di acquistare da essa, senza giustificato motivo.
Interruzione arbitraria delle relazioni commerciali: sospensione o cessazione ingiustificata e improvvisa dei rapporti commerciali consolidati danneggiando significativamente l’impresa dipendente.
Sia l’AGCM sia il Tar Lazio, dato il rilevante ruolo di intermediario di Meta per raggiungere gli utenti finali, hanno ritenuto che l’approccio di Meta potesse rientrare in queste ipotesi tipiche di abuso.
Di diverso avviso il Consiglio di Stato che ha posto il focus sulle argomentazioni dell’AGCM considerate inadeguate sulla determinatezza del ruolo svolto dall’intermediario per raggiungere gli utenti finali. Secondo il CdS, infatti, Meta non opera nella vendita o distribuzione dei contenuti musicali tutelati da SIAE, essendo il contratto di licenza limitato nell’oggetto alla messa a disposizione degli utenti di una Audio Library dalla quale attingere per l’arricchimento dei video creati e condivisi sulla piattaforma, ovvero una funzionalità che non integrerebbe un servizio di ascolto con finalità di veicolazione dei contenuti musicali verso gli utenti finali. .
La decisione del CdS potrebbe costituire un rilevante precedente nell’interazione tra le piattaforme digitali e gli enti di gestione del diritti d’autore, nonché in merito alla loro regolamentazione.
La questione rimane in sospeso in attesa dell’istruttoria e definitiva presa di posizione dell’AGCM, anche alla luce dell’interpretazione del Consiglio di Stato.
Chissà se questi due “amici”, Meta e SIAE, resteranno uniti o se le loro strade si separeranno e, come accade in una relazione che finisce, lasciando un nostalgico ricordo di sé.
Dott. Vito Gigliano