Una svolta legislativa nella protezione dei diritti fondamentali: la Direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e domestica.

Con l’adozione della Direttiva (UE) 2024/1385 del 14 maggio 2024, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno compiuto un passo decisivo verso la codificazione di un sistema normativo integrato, coerente e vincolante volto a contrastare in maniera sistematica e strutturale la violenza contro le donne e la violenza domestica. Questo provvedimento normativo si pone quale pietra angolare nella costruzione di un diritto europeo sostanzialmente attento alle dinamiche di genere e si inscrive in un progetto politico di lungo periodo che intende rendere effettiva la tutela della dignità umana, dell’integrità fisica e psicologica, e dell’uguaglianza tra i sessi.

La direttiva colma un vuoto normativo persistente che, nonostante l’esistenza di direttive precedenti come la 2012/29/UE, non riusciva a rispondere in modo settoriale e stratificato alle peculiarità della violenza di genere, alle sue manifestazioni digitali, e alla necessità di risposte multidisciplinari da parte degli apparati statali. La 2024/1385 si distingue pertanto per il suo approccio olistico, articolato su molteplici livelli: la qualificazione penalistica dei reati, la predisposizione di misure protettive, l’assistenza individualizzata alle vittime, la promozione di percorsi di prevenzione e sensibilizzazione, e l’implementazione di una rete sistemica di attori pubblici e privati coordinati.

Uno degli aspetti più rilevanti della direttiva risiede nella dettagliata tipizzazione di reati specificamente connessi alla violenza di genere, molti dei quali emergenti nell’ecosistema digitale contemporaneo. Vengono normativamente definiti e sanzionati comportamenti quali la diffusione non consensuale di materiale intimo, le molestie online, lo stalking telematico, il cyberflashing e l’uso delle tecnologie per finalità di controllo e manipolazione.

La direttiva opera una traslazione del concetto di danno psicologico dalla sfera soggettiva a un ambito giuridicamente qualificabile e perseguibile, in virtù della rilevanza penale attribuita a condotte che, pur prive di violenza fisica, si configurano come forme di aggressione sistemica e reiterata.

Il legislatore europeo affronta inoltre in modo inedito la questione del deepfake pornografico e della manipolazione audiovisiva non consensuale, disciplinando espressamente l’uso di tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale, per la creazione e diffusione di contenuti lesivi dell’identità e della reputazione delle vittime. Tali disposizioni segnano una svolta epocale nell’inquadramento delle responsabilità digitali, ponendo al centro dell’analisi giuridica la capacità di provocare un “danno grave” anche in assenza di contatto fisico, e richiedendo agli Stati membri strumenti di rimozione immediata dei contenuti, in cooperazione con gli hosting provider.

Dal punto di vista della protezione individuale, la direttiva impone l’adozione di misure urgenti e differenziate, articolate in funzione delle esigenze specifiche della vittima. La valutazione individuale dei rischi assume una centralità strategica e deve avvenire fin dal primo contatto con le autorità, anche prima della formalizzazione di una denuncia. Viene incentivato l’uso degli ordini restrittivi, degli allontanamenti cautelari e del monitoraggio elettronico per gli autori di reati, con particolare riguardo alle situazioni di pericolo imminente e ai contesti familiari o relazionali nei quali la vittima si trovi in posizione subordinata o dipendente.La direttiva valorizza altresì l’approccio intersezionale, ponendo l’accento sulla condizione di ulteriore vulnerabilità in cui versano le vittime che subiscono discriminazioni cumulative fondate su razza, orientamento sessuale, disabilità, condizione migratoria o età. Si impone pertanto una personalizzazione delle misure protettive e dei percorsi assistenziali, che devono tener conto della pluralità dei fattori di rischio e delle barriere socio-culturali nell’accesso alla giustizia.

In chiave repressiva, la direttiva stabilisce soglie minime obbligatorie per le sanzioni detentive, introduce l’obbligo per gli Stati membri di perseguire d’ufficio taluni reati anche in assenza di querela e promuove una revisione delle pratiche processuali in senso garantista per la vittima. Particolarmente significativa è la limitazione dell’utilizzabilità delle prove relative alla vita sessuale pregressa della persona offesa, nel rispetto del principio di non vittimizzazione secondaria e della dignità processuale.

Sul versante dell’assistenza, la direttiva impone agli Stati l’obbligo di garantire una rete integrata di servizi specialistici, tra cui case rifugio, centri anti-stupro, sportelli psicologici e legali, linee di assistenza 24/7 e accessi digitali unificati. Viene esplicitamente affermato che l’accesso a tali servizi non può essere subordinato alla denuncia formale del reato, e deve essere garantito anche a vittime prive di documenti di soggiorno regolari.

La portata innovativa della direttiva si manifesta infine nella valorizzazione degli strumenti di prevenzione e cultura del rispetto: campagne pubbliche, educazione affettiva nelle scuole, formazione obbligatoria degli operatori sanitari e giudiziari, sostegno agli organismi di parità. Si supera così una logica meramente reattiva, promuovendo una visione trasformativa e di lungo periodo, capace di scardinare i meccanismi culturali e simbolici alla base della violenza sistemica contro le donne.

In sintesi, la Direttiva (UE) 2024/1385 rappresenta un corpus normativo sofisticato, di ampio respiro, e potenzialmente paradigmatico. Essa consacra un nuovo standard europeo nella tutela delle vittime di violenza di genere e domestica, e inaugura un modello di intervento multilivello, nel quale il diritto penale, l’assistenza sociale, la protezione immediata e la prevenzione culturale concorrono in modo sinergico alla costruzione di un’Unione più equa, inclusiva e sicura. Il compito ora spetta agli Stati membri: dare piena attuazione alle disposizioni della direttiva, evitando formalismi e inerzie, e garantendo l’effettività sostanziale dei diritti riconosciuti.

Avv. Cecilia Calsolaro

saranda apartments for sale Tour albania thethi albania