DDL AI: La nuova legge italiana sull’intelligenza artificiale

Il 17 settembre 2025, il Senato ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge n. 1146, introducendo una legge organica sull’intelligenza artificiale con l’obiettivo di coniugare sviluppo tecnologico, tutela dei diritti fondamentali e conformità con la normativa europea.

La legge si articola in 28 articoli suddivisi in sei Capi e si propone di:

  • definire i principi generali per un uso sicuro, etico e responsabile dell’IA;
  • regolare l’applicazione dell’IA in settori chiave come sanità, giustizia, lavoro, pubblica amministrazione e difesa;
  • rafforzare la governance nazionale, istituendo un Comitato interministeriale e designando l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) come autorità competenti;
  • promuovere investimenti pubblici e privati, incentivando startup e imprese innovative;
  • tutelare la privacy, i diritti d’autore e contrastare gli abusi, come i deepfake e l’uso illecito dell’IA.

Il Capo I del DDL AI, dedicato a Principi e finalità, ribadisce la centralità della persona e un approccio antropocentrico all’interno dei processi decisionali che coinvolgono sistemi di intelligenza artificiale, in conformità con i principi dell’AI ACT. Tale impostazione è stata consacrata all’art. 3, ai sensi del quale “la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di sistemi e modelli di IA devono avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell’Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità”.

Il Capo II è dedicato alle “Disposizioni di settore” prevedendo un quadro normativo volto a bilanciare innovazione, sicurezza e tutela dei diritti in settori strategici, quali:

i) Sanità: l’IA potrà essere utilizzata per migliorare diagnosi, terapie personalizzate, gestione dei dati clinici e ottimizzazione dei servizi sanitari. Tuttavia, la legge impone vincoli stringenti per evitare discriminazioni e garantire la protezione dei dati sensibili. L’uso dell’IA in ambito sanitario dovrà rispettare il principio di equità e non potrà sostituire il giudizio medico;

(ii) Giustizia: nel settore giudiziario, l’IA potrà supportare l’analisi di documenti, la gestione dei fascicoli e la previsione dei tempi processuali. Tuttavia, il DDL vieta qualsiasi automatismo decisionale che possa incidere direttamente su diritti fondamentali. Le decisioni giudiziarie dovranno sempre essere prese da esseri umani, con l’IA come strumento ausiliario;

(iii) Lavoro: il DDL istituisce un Osservatorio nazionale sull’IA nel mondo del lavoro, con il compito di monitorare l’impatto delle tecnologie sull’occupazione, prevenire abusi e promuovere una strategia antropocentrica. L’obiettivo è valorizzare l’IA come strumento di inclusione, formazione e orientamento, evitando che diventi un mezzo di controllo o esclusione;

(iv) Pubblica Amministrazione: le PA potranno adottare sistemi di IA per semplificare i processi, migliorare l’efficienza e offrire servizi più personalizzati ai cittadini. È stato eliminato l’obbligo di utilizzare server esclusivamente italiani, permettendo maggiore flessibilità infrastrutturale. Tuttavia, restano obblighi di trasparenza, documentazione delle decisioni automatizzate e valutazione dei rischi;

(v) Difesa: il DDL riconosce l’importanza dell’IA anche in ambito militare e di sicurezza nazionale, promuovendo un uso responsabile e conforme ai diritti umani. Sebbene non entri nel dettaglio operativo, la legge stabilisce che ogni applicazione in ambito difensivo dovrà rispettare i principi di proporzionalità, controllo umano e trasparenza.

Il Capo III istituisce una struttura di governance multilivello per garantire coordinamento, sicurezza e conformità normativa:

  • Comitato interministeriale per l’IA: organo politico-strategico che definisce le linee guida nazionali, promuove la strategia italiana sull’IA e coordina le politiche tra i ministeri.
  • Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN): designata come autorità competente per la sicurezza dei sistemi di IA, con compiti di vigilanza, ispezione e gestione dei rischi.
  • Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) responsabile nella definizione delle procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, della promozione di buone pratiche e dell’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni.
  • Coinvolgimento di altri enti pubblici e privati: il DDL prevede la collaborazione con università, centri di ricerca e imprese per lo sviluppo e l’applicazione etica dell’IA.

Il Capo IV è dedicato al diritto d’autore. L’art. 25 stabilisce che possano essere tutelate le opere “anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile.

Infine, il Capo V introduce nuove fattispecie di reato legate all’uso scorretto o pericoloso dell’intelligenza artificiale (manipolazione di dati o contenuti, violazione della privacy, produzione o diffusione di contenuti falsi o dannosi).

Diverse le critiche e le zone d’ombra segnalate da diversi autori: l’affidamento del controllo ad enti governativi (ACN e AgID) anziché ad autorità indipendenti, possibili conflitti di competenza con il Garante per la protezione dei dati personali, per altri il DDL avrebbe più valore politico che normativo, mancando di strumenti concreti per affrontare le sfide reali dell’IA.

In definitiva, pur evidenziando limiti strutturali e tensioni normative, il DDL sull’intelligenza artificiale rappresenta un primo tentativo significativo di costruire un impianto giuridico nazionale capace di dialogare con le sfide poste dalle tecnologie emergenti.

L’efficacia del disegno di legge sarà subordinata all’adozione dei decreti legislativi di attuazione da parte del Governo, per i quali è previsto un termine di un anno dall’entrata in vigore della legge. Sarà pertanto necessario seguire con attenzione lo sviluppo della normativa secondaria  che dovrà tradurre in regole operative i principi e le deleghe contenuti nel DDL.

Avv. Enzo Cardone

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