La riforma del deposito del design presso l’EUIPO: cosa cambia per imprese, designer e operatori del settore.

Con l’adozione del cosiddetto Design Package, l’Unione europea ha avviato una profonda revisione del sistema di tutela dei disegni e modelli, aggiornando un impianto normativo rimasto pressoché invariato sin dall’adozione del Regolamento (CE) n. 6/2002.

Il quadro è stato formalizzato attraverso il Regolamento UE 2024/2822, che modifica il Regolamento originario, e abroga il Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione («regolamento modificativo») e la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (Direttiva UE 2024/2823).

Il Regolamento UE n. 2024/2822 è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea e si applica a decorrere dal 1° maggio 2025 (c.d. “Fase I”). Per alcune disposizioni, la normativa vede un’applicazione graduale, a decorrere dal 1° luglio 2026 (“Fase II”), che introdurrà i regolamenti di esecuzione e atti delegati su aspetti cruciali.

La Direttiva UE n. 2024/2823 è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (avvenuta il 18.11.2024) e dovrà essere recepita entro 36 mesi.

Quali sono gli obiettivi della riforma?

La riforma nasce con l’intento di rendere il sistema europeo più moderno, digitale e accessibile, allineandolo alle esigenze dell’industria e dei singoli creatori, e armonizzando la prassi con quella del sistema marchi.

In particolare, la riforma si propone di:

  • Modernizzare la protezione di disegni e modelli, tramite, ad esempio, l’aggiornamento delle definizioni chiave;
  • Migliorare l’accessibilità della protezione, semplificando le procedure. Si aggiornano i requisiti di deposito, per adattarsi a diversi tipi di disegni e modelli, e si aggiorna la struttura delle tasse;

1 Come regole di rappresentazione, numero di viste consentite, requisiti tecnici per i file digitali, nuove cause di rifiuto, procedura di nullità accelerata (il cosiddetto “fast track”).


  • Armonizzare i requisiti per la registrazione di disegni e modelli all’interno dell’UE, per creare una parità di condizioni per tutte le imprese dell’Unione;

Come cambia la nozione di design? Il ruolo del digitale e dell’animazione

Una delle innovazioni più significative riguarda l’ampliamento della nozione stessa di disegno o modello, che ora si estende anche alle rappresentazioni in movimento.

La definizione legale, contenuta nel nuovo articolo 3 del RDUE, include infatti esplicitamente l’animazione, intesa come variazione progressiva di una o più caratteristiche dell’aspetto del prodotto.

Si tratta di un’evoluzione concettuale di grande impatto: design non è più solo ciò che si vede in una rappresentazione statica, ma anche ciò che si trasforma nel tempo, assumendo forme digitali, dinamiche e interattive, come avviene nelle interfacce grafiche, nei pattern a scorrimento o nei contenuti animati delle piattaforme digitali.

Anche la nozione di prodotto viene riformulata. Non è più vincolata alla fisicità: rientrano ora nella definizione anche oggetti non tangibili. La definizione legale comprende ora espressamente gli assortimenti di articoli, il layout nonché le opere grafiche e i simboli, i loghi, i motivi di superficie e le interfacce grafiche utente.

L’obiettivo è garantire che la protezione si estenda a ogni forma rilevante per l’industria creativa contemporanea.

Quali sono i cambiamenti procedurali e come incidono sulla strategia di deposito?

La riforma incide sulle modalità di deposito, semplificando il sistema e rimuovendo vincoli che si erano rivelati inadeguati all’evoluzione del mercato.

  • Innanzitutto, non è più consentito presentare domande presso gli uffici nazionali: l’EUIPO diventa l’unico canale per il deposito dei disegni o modelli dell’Unione europea, razionalizzando così il sistema di accesso alla tutela.
  • Scompare il requisito di unità di classe: è ora possibile depositare, in un’unica domanda multipla, disegni o modelli appartenenti a più classi della classificazione di Locarno. Questo favorisce le strategie di protezione integrate per collezioni articolate come spesso accade, ad esempio, nell’industria del mobile, del packaging e della moda.
  • Una svolta importante riguarda anche la pubblicazione differita, strumento utile a chi desidera mantenere segreta una creazione per un certo periodo prima di renderla pubblica. In passato, questa opzione era subordinata al pagamento di una tassa specifica. Oggi, invece, la pubblicazione differita è gratuita, ma sarà necessario indicare esplicitamente, entro termini precisi, quali disegni si intendono mantenere riservati e per quali si desidera procedere alla pubblicazione o alla rinuncia.
  • Le tasse sono oggetto di una ristrutturazione generale. La tassa di deposito ora ingloba anche quella di pubblicazione, mentre le domande multiple beneficiano di un sistema forfettario.
  • Parallelamente, aumenta l’importo dei rinnovi, soprattutto per i successivi al primo quinquennio, con l’intento di mantenere nel registro solo i design ancora rilevanti sul mercato. Alcune tasse accessorie – come quelle per copie cartacee, consultazione di fascicoli o iscrizioni di trasferimenti – vengono abolite, rendendo il sistema più snello ed economico in molti aspetti.

Che ruolo avrà la nuova “Ⓓ”?

In parallelo alla riforma terminologica e sostanziale, il legislatore introduce un nuovo strumento simbolico: la possibilità per i titolari di design registrati di utilizzare la lettera “D” in cerchio (Ⓓ) per indicare che un prodotto è protetto da un disegno o modello dell’Unione europea.

Come già accade con il simbolo ® per i marchi o © per il diritto d’autore, anche in questo caso il simbolo non ha valore costitutivo del diritto, né rappresenta un requisito obbligatorio per la sua tutela, ma funge da indicazione di avvertimento nei confronti dei terzi e favorisce la consapevolezza del regime di protezione.

La riforma facilita anche il contrasto alla contraffazione?

Le modifiche all’articolo 19 RDUE estendono i diritti esclusivi dei titolari, con particolare attenzione ai fenomeni digitali. La riforma elenca nuovi usi illeciti di un disegno o modello, tra cui:

  • La creazione;
  • Lo scaricamento;
  • La copiatura;
  • La condivisione o distribuzione ad altri, in qualsiasi supporto o software in cui è registrato il disegno o modello. Tali novità sono particolarmente rilevanti nel contesto della stampa 3D.

Inoltre, la normativa dei design si allinea a quella dei marchi, consentendo ai titolari di opporsi al transito doganale di merci contraffatte nel territorio dell’UE, anche se non destinate al mercato europeo.

Attenzione, però, alle nuove limitazioni…

Sono previste due nuove limitazioni ai diritti esclusivi dei titolari:

  • La prima esclude gli atti compiuti al fine di identificare o fare riferimento a un prodotto del titolare del diritto sul disegno o modello. L’obiettivo è quello di garantire l’interoperabilità tra i prodotti (pensiamo ai pezzi di ricambio o alle cartucce per stampanti);
  • La seconda si riferisce ad atti compiuti a fini di commento, critica o parodia, a salvaguardia della libertà di espressione. Per rientrare nella clausola, gli atti dovranno però essere allineati alla corretta prassi commerciale e non dovranno pregiudicare il regolare sfruttamento del disegno o modello da parte del titolare.

*** Con la piena attuazione della “Fase II” prevista per il 2026, sarà possibile valutare l’efficacia di un sistema più rispondente alla realtà dell’innovazione.

La riforma, oltre a colmare alcune lacune normative del passato, si propone come uno strumento dinamico, con l’intento di evolversi insieme ai mercati e alle tecnologie che plasmano il design contemporaneo.

Avv. Luigi Frigerio

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