Le novità in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

Il 1° luglio 2025 è entrato in vigore il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95, noto anche come “Decreto Economia”. Il provvedimento modifica significativamente il D.Lgs. 109/2007 e il D.Lgs. 231/2007, introducendo nuove misure volte a rafforzare il sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e – per la prima volta in modo strutturato – del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Con l’art. 11 del nuovo Decreto Economia, il Legislatore recepisce le sollecitazioni internazionali, dando rilievo a quelle del GAFI/FATF, aggiornando gli standard interni per renderli conformi al contesto globale in continua evoluzione.

Il nuovo ruolo del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)

Al centro della nuova governance preventiva troviamo il rafforzamento del ruolo del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), ora designato quale “punto di contatto nazionale” per le richieste di cooperazione che arrivano da Paesi esteri e organismi internazionali, con specifica attenzione alle misure restrittive e al congelamento dei fondi.

In particolare, l’art. 3, comma 11, del D.Lgs. 109/2007, come modificato, attribuisce al CSF un compito di sensibilizzazione del non profit, al fine di promuovere meccanismi di controllo interno, tracciabilità dei fondi e adeguamenti statutari. Infatti, il CSF, in linea con le Raccomandazioni 6, 7 e 8 del GAFI, diventa soggetto attivo nell’interlocuzione con gli Enti del Terzo Settore (ETS) e nel monitoraggio dei flussi finanziari sospetti, rafforzando così l’approccio integrato tra autorità amministrative, finanziarie e investigativo-giudiziarie.

Il Terzo Settore sotto i riflettori: nuovi obblighi e più controlli

Dirompente è l’inclusione esplicita degli ETS tra i soggetti a rischio di abuso per finalità terroristiche. Tale innovazione normativa arriva in risposta a pressioni internazionali e a rapporti del GAFI che evidenziano vulnerabilità nei sistemi di donazione e finanziamento delle ONG.

Il CSF dovrà attivare campagne di sensibilizzazione, analisi settoriali e interventi preventivi mirati. Si tratta di un cambio di paradigma: da semplici beneficiari di fondi pubblici, gli ETS diventano soggetti attivi nel sistema di compliance nazionale. Con tutti gli oneri – e le difficoltà – che ciò comporta.

Tali obblighi riguardano (al momento) solo gli enti iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). Scelta questa che solleva qualche dubbio: non è, infatti, chiaro se tale iscrizione rappresenti un requisito per essere destinatari degli obblighi o se si possa configurare un rischio di elusione da parte di enti non iscritti.

Il tema è delicato: anche il GAFI ha sottolineato che non tutto il mondo no-profit è a rischio, ma solo alcune realtà in base alla loro struttura, operatività o destinazione dei fondi. Tuttavia, è chiaro che oggi anche questo settore dovrà iniziare a parlare di compliance, controlli interni e tracciabilità dei fondi.

Cooperazione internazionale e congelamento dei fondi

Il D.Lgs. 109/2007, come modificato, rafforza i meccanismi di cooperazione internazionale: in caso di richiesta dell’Italia ad altri Stati di congelare fondi sospetti (come previsto dalla risoluzione ONU n. 1373/2001), il CSF dovrà fornire in modo tempestivo tutte le informazioni utili a supporto della misura.

Si tratta di un rafforzamento pratico che mira a rendere più efficace e credibile il sistema italiano di risposta alle minacce internazionali.

Proliferazione di armi di distruzione di massa: una frontiera normativa inedita

La modifica forse più innovativa è quella al D.Lgs. 231/2007, con cui il nostro ordinamento recepisce in modo strutturato la lotta al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, imponendo obblighi di identificazione, controllo e segnalazione.

Viene introdotta una definizione specifica di questo tipo di finanziamento, e con l’art. 16-ter del D.Lgs. 231/2007 si attribuisce al CSF il compito di effettuare un’analisi del rischio di proliferazione ogni tre anni (o anche prima, se necessario). I risultati di queste analisi saranno messi a disposizione dei soggetti obbligati – come banche, professionisti, intermediari – che dovranno adeguare le proprie misure di prevenzione e mitigazione del rischio.

In sostanza, si chiede a tutti gli operatori di integrare questo nuovo rischio nelle proprie valutazioni ordinarie, affiancandolo a quelli già noti come riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Cripto-attività: obbligo di un punto di contatto centrale

Uno dei fronti più sensibili è quello delle cripto-attività: con l’art. 45-bis del D.Lgs. 231/2007, viene istituito l’obbligo di designare un punto di contatto centrale per i prestatori di servizi su cripto-attività (CASP, “Cripto Asset Service Provider”) che operano in Italia senza succursale. Ciò consentirà il rispetto delle norme italiane e faciliterà i controlli e la cooperazione da parte delle autorità.

In ogni caso, è evidente che si tratti di una misura coerente con il Regolamento UE 2023/1113 (Markets in Crypto-Assets Regulation o Regolamento MiCA) che mira a rafforzare la supervisione transfrontaliera nel settore cripto.

Infine, l’art. 10 del D.L. 95/2025 ha prorogato al 30 giugno 2026 il termine del regime transitorio per i prestatori di servizi su cripto-attività (CASP), registrati presso l’OAM, che abbiano già presentato istanza di autorizzazione. Il Legislatore sceglie, quindi, una linea di rigore accompagnata da gradualità, permettendo al settore di assestarsi senza compromettere gli standard antiriciclaggio.

In altre parole, queste misure si muovono nella direzione di un bilanciamento tra controllo e gradualità, riconoscendo la specificità del settore cripto, ma puntando a un progressivo allineamento alle regole europee.

Un sistema più sicuro, ma più oneroso

Il Decreto Legge 95/2025 segna una svolta netta nella strategia nazionale contro i reati finanziari: accanto a misure preventive più articolate, si rafforza il sistema sanzionatorio e si riduce il margine di opacità per tutti i soggetti coinvolti nel circuito economico-finanziario, inclusi quelli tradizionalmente “non bancari”.

Tuttavia, l’efficacia di queste misure dipenderà dall’equilibrio tra compliance, proporzionalità e sostenibilità amministrativa. In particolare, resta da capire se il Terzo Settore e i nuovi attori digitali saranno messi nelle condizioni di adempiere – realmente – ai nuovi obblighi senza compromettere la loro missione o la loro operatività.

L’art.11 del D.L. 95/2025 segna un allargamento significativo del sistema italiano di contrasto ai reati finanziari, che ora include anche fenomeni nuovi come la proliferazione di armi e l’abuso di cripto-servizi.

È un segnale forte della volontà di rafforzare la compliance e rispondere alle sfide globali, ma resta la necessità di armonizzare le norme con il quadro europeo e di evitare sovrapposizioni o incertezze, soprattutto per chi – come il Terzo Settore – si trova ora soggetto a obblighi più stringenti.

Dott.ssa Maddalena Zileri

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