Legge n. 132/2025 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”

Con la Legge n. 132/2025, l’Italia ha introdotto una normativa organica sull’intelligenza artificiale con l’obiettivo di coniugare sviluppo tecnologico, tutela dei diritti fondamentali e conformità con la normativa europea.

La Legge si articola in sei capi e 28 articoli e definisce principi e regole per lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in tutti i settori strategici del Paese.

Il Capo I,  dedicato a Principi e finalità, ribadisce la centralità della persona e un approccio antropocentrico all’interno dei processi decisionali che coinvolgono sistemi di intelligenza artificiale, in conformità con i principi dell’AI ACT.

Il Capo II, rubricato Disposizioni di settore, prevede un quadro normativo volto a bilanciare innovazione, sicurezza e tutela dei diritti in settori strategici, quali:

1. Pubblica Amministrazione: promozione dell’uso dell’IA per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici, la qualità delle prestazioni e la capacità decisionale e introduzione di strumenti di IA per la semplificazione amministrativa e la personalizzazione dei servizi ai cittadini;

2. Sanità: applicazione dell’IA per la diagnosi, la gestione dei dati sanitari e il supporto alle decisioni cliniche con garanzie sulla protezione dei dati sensibili e sulla trasparenza degli algoritmi utilizzati;

3. Giustizia: uso dell’IA per l’analisi giurisprudenziale, la gestione dei procedimenti e il supporto alle decisioni giudiziarie con il divieto di automatizzare decisioni che incidano direttamente sui diritti fondamentali senza una supervisione umana;

4. Istruzione e formazione: Promozione di percorsi formativi sull’IA per studenti, lavoratori e pubblici ufficiali, unitamente a incentivi alla ricerca e allo sviluppo di competenze digitali e algoritmiche;

5. Lavoro e imprese: Regolazione dell’uso dell’IA nei processi produttivi e gestionali salvaguardando e tutelando i lavoratori contro la discriminazione automatizzata nei processi di selezione e valutazione del personale.

Il Capo III istituisce una struttura di governance multilivello per garantire coordinamento, sicurezza e conformità normativa.

Il Capo IV interviene in modo mirato sul diritto d’autore, per chiarire il perimetro della protezione autorale nell’ecosistema digitale governato dai modelli di intelligenza artificiale e introducendo alla L. n° 633/1941, l’art. 70 septies che punisce la riproduzione o l’estrazione di testi o dati in violazione delle nuove norme sul text and data mining (TMD).

Il Capo V interviene sul versante sanzionatorio, introducendo il reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale (art.612 quater c.p.) e una serie di aggravanti per reati come “aggiotaggio”, “plagio” e “manipolazione del mercato” se commessi con l’uso dell’IA.

Infine, il Capo VI contiene le disposizioni finanziarie e finali, necessarie per l’attuazione della legge sull’intelligenza artificiale.

Obblighi informativi nei confronti del cliente per il professionista che si avvale degli strumenti di intelligenza artificiale.

La Legge 132/2025 sull’Intelligenza Artificiale apre un nuovo scenario per tutte le professioni intellettuali – ordinistiche e non.

Non si tratta solo di un cambio tecnologico, ma di un cambiamento normativo profondo: obblighi di trasparenza verso clienti e pazienti, nuovi doveri deontologici, rischi di responsabilità civile, penale e disciplinare, necessità di aggiornamento tecnico e giuridico costante.

L’art. 13, rubricato “Disposizioni in materia di professioni intellettuali” prevede che: “L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Modello di informativa sull’utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale ai sensi dell’art. 13 – L. 23 settembre 2025 n. 132

Ai sensi dell’art. 13 della legge 132/2025 si informa che:

  • nel corso dell’esecuzione dell’incarico, ove ritenuto utile, si potrebbe ricorrere all’impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale (“I.A.”) per svolgere attività strumentali o di supporto all’attività professionale;
  • l’utilizzo dei sistemi di I.A. avverrà sempre nel pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dei doveri (anche deontologici) che regolano la professione al fine di garantire la tutela della privacy e della riservatezza;
  • in particolare, l’I.A. sarà impiegata esclusivamente per funzioni di supporto all’attività professionale, quali, a titolo meramente esemplificativo, la gestione di attività organizzative o di segreteria, la ricerca normativa o di settore, l’analisi preliminare di documenti e la predisposizione di bozze o sintesi;
  • il risultato derivato dai sistemi di I.A. sarà oggetto di una verifica attenta e accurata da parte dei professionisti, sia in sede di generazione sia nel controllo delle fonti.

Luogo ____________, data ___/___/_____

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[Sottoscrizione]

____________________ dichiara di essere stata/o resa/o edotta/o delle indicazioni sopra riportate e di averne pienamente compreso il significato.

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[Sottoscrizione]

La Legge 132/2025 non è, però, totalmente “auto-applicativa”: molte delle sue disposizioni richiedono decreti o altri provvedimenti normativi per diventare operative:

– il Registro nazionale degli algoritmi sarà definito da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Agenzia per l’Italia Digitale;

– l’Autorità nazionale per l’intelligenza artificiale sarà costituita con decreto legislativo;

– i percorsi formativi per dipendenti pubblici e professionisti saranno definiti con decreto interministeriale (Istruzione, Università, Lavoro);

– l’elenco dei sistemi di IA considerati “ad alto rischio” sarà aggiornato periodicamente con decreto ministeriale, in coordinamento con l’AI Act europeo;

– le modalità di accertamento della responsabilità per danni causati da IA saranno oggetto di un decreto legislativo, anche in raccordo con il Codice civile e penale;

– le sanzioni e le procedure per contrastare la diffusione di contenuti manipolati saranno definite con regolamento attuativo;

– i criteri per accedere a fondi e agevolazioni per lo sviluppo etico dell’IA saranno stabiliti con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Avv. Davide Guardamagna

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