Autonomia dell’ordinamento sportivo si, ma fino a che punto?
Le conclusioni dell’Avvocato generale Spielmann rappresentano un ulteriore contributo al dibattito sul rapporto tra diritto sportivo e diritto europeo, dibattito che si è rinvigorito dopo la pronuncia della sentenza ISU del 21 dicembre 2023 da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il casus belli riguarda una controversia vertente sulla sanzione sportiva irrogata a due dirigenti apicali della società calcistica Juventus Football Club per il noto caso delle c.d. plusvalenze.
I ricorrenti hanno chiesto davanti al TAR del Lazio di annullare la sanzione sportiva. Il Giudice amministrativo ha osservato che la legge nazionale n. 280/2003, la cui costituzionalità era stata anche confermata da due precedenti sentenze della Consulta (sentenze n. 49/2011 e n. 160/2019), non gli consentiva di entrare nel merito delle valutazioni del giudicante sportivo potendo unicamente rilevare, in via incidentale, l’illegittimità della sanzione ai fini di un ipotetico risarcimento del danno. Di qui i quesiti più interessanti alla Corte di giustizia circa la compatibilità europea della disciplina nazionale rispetto all’articolo 19.1 TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione (diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva).
L’Avvocato generale suggerisce alla Corte di giustizia di ritenere non compatibile con il diritto unionale una norma nazionale che impedisce un controllo giurisdizionale effettivo degli atti che hanno leso i diritti e le libertà di un singolo, come garantiti dall’ordinamento giuridico dell’UE. Tale controllo deve poter portare alla rimozione del provvedimento illegittimo.
Le conclusioni dell’Avvocato Generale aprono il dibattito anche su un ulteriore tema che, pur non sollecitato dal giudice a quo, è di sicuro interesse: la natura di giurisdizione del giudice sportivo ai sensi del diritto unionale.
Avv. Massimiliano Valcada