La Direttiva europea anti “SLAPP”: uno strumento a tutela del diritto all’informazione

Libertà è partecipazione”, cantava Giorgio Gaber.

Il diritto all’informazione, nel nostro ordinamento, trova riconoscimento all’interno della Carta Costituzionale.

E’ l’art. 21 Cost. a sancire espressamente che: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.

Sulla base di tali premesse, in data 27 febbraio 2024, il Parlamento europeo ha approvato la Direttiva anti-SLAPP allo scopo di proteggere la libertà di espressione e la partecipazione pubblica, soprattutto di giornalisti, attivisti e whistleblower, da azioni legali abusive e strategiche (SLAPP) che mirano a metterli a tacere. Queste azioni, infondate e mirate, sfruttano il sistema giudiziario per intimidire e reprimere chi si esprime su questioni di interesse pubblico.

In particolare, come enunciato negli stessi considerando della Direttiva in questione, finalità dell’atto è proteggere “tutte le persone fisiche o giuridiche attive nella partecipazione pubblica” e garantire, pertanto, che quest’ultima possa avvenire “senza indebite ingerenze da parte delle autorità pubbliche o di altre entità potenti interni o straniere”.

Data la delicatezza dei diritti in gioco, la Direttiva è ben attenta a circostanziare il proprio campo applicativo. Innanzitutto, essa mira a proteggere tutti i soggetti che diffondano informazioni di “interesse pubblico”, attinenti, ad esempio, ad illeciti quali corruzione, frode, riciclaggio, estorsione ecc…, a prescindere dalla loro rilevanza penale o amministrativa nello stato membro.

L’atto unionale impone agli Stati membri di assicurare che la persona nei cui confronti venga intrapresa un’azione giudiziale civile “strategica” possa richiedere:

  1. l’applicazione di una cauzione nei confronti di chi tale azione intraprenda;
  2. il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondante.

La Direttiva lascia altresì aperta la possibilità che gli stati membri introducano rimedi di altra natura, anche risarcitoria, e di prevedere che le spese legali sostenute dal convenuto siano poste interamente a carico dell’attore.

Trattasi di un intervento non secondario per il nostro paese, considerando i dati a disposizione.

Secondo il report di CASE 2024, il numero più alto di azioni temerarie è stato registrato proprio in Italia con 26 SLAPP, seguita da Romania con 15 casi, Serbia e Turchia entrambe con 10, su un totale di 166 azioni legali temerarie a livello europeo. Le principali vittime di SLAPP registrate dal 2010 al 2023 sono giornalisti e reporter, mentre ad aver intrapreso il maggior numero di azioni pretestuose sono imprenditori e politici, con percentuali del 45% e 35% dei casi.

La Direttiva si inserisce in un’azione di più ampio respiro dell’Unione Europea condensata nel “Piano d’azione per la democrazia europea” varato nel 2020, avente tra i propri capisaldi proprio la “lotta al ricorso abusivo di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica” e che, in generale, mira ad assicurare con varie iniziative – tra cui la Direttiva de qua – la trasparenza dell’attività politica e la libertà e pluralismo dei media.

In secondo luogo l’Unione Europea, con la Direttiva “SLAPP”, ha per la prima volta dato attuazione all’art. 81, paragrafo 2, lett. f), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea relativo alla “eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili”.

La Direttiva dovrà essere trasposta nel nostro ordinamento entro il 7 maggio 2026 e l’auspicio è la previsione di una normativa chiara ed efficace in grado di garantire un’ adeguata tutela alle c.d.  vittime delle “querele bavaglio”.

Dott. Angelo Infantino

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