Sull’estensione dell’applicabilità della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 76/2003 al franchising
Le pronunce della Corte d’Appello nn. 87, 89, 90, 98, 99/2025 hanno un unico impianto decisorio, rappresentato dall’argomentazione in virtù della quale, come chiarito dalla Corte Costituzionale n. 254/2017 e dalla giurisprudenza di legittimità, per verificare l’applicabilità dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. 76/ 2003, è necessario effettuare un’analisi economica, e non giuridica, del rapporto contrattuale tra le società coinvolte.
La società franchisor, che ha affidato il servizio di trasporto e consegna pacchi, ritiene non applicabile nei propri confronti l’articolo succitato non vertendosi in ipotesi di contratto di appalto.
Il suddetto ragionamento, a parere della Corte di Appello di Torino, non è condivisibile in diritto, perché non si confronta con quanto affermato, sia pure in tema di contratto di sub-fornitura, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2017. Secondo la Corte Costituzionale, “la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi dei dipendenti dell’appaltatore – che è quello di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica un’esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei clienti del sub-fornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.”.
Nell’analizzare le profonde differenze giuridiche tra il contratto di franchising e di appalto e nell’evidenziare la loro incompatibilità, la Corte di Appello ritiene necessario verificare se nella fattispecie oggetto di giudizio vi sia stato un meccanismo di decentramento e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione lavorativa che possa giustificare l’applicazione della garanzia di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003.
Sotto questo profilo, come ritenuto dalla Corte d’Appello, riveste un ruolo importante, nella verifica da svolgere, l’ individuazione di un interesse economico concreto di una parte contrattuale rispetto all’altra, sotteso alla realizzata operazione di decentramento produttivo e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione di lavoro: “interesse da valutarsi riguardo a una eventuale sussistenza di una situazione di “dipendenza economica” e di assunzione di un maggior “rischio di impresa”, nel senso che deve essere accertato se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia eccessivo essendo il contraente che lo utilizza privo di valide scelte alternative economiche sul mercato”.
All’esito di tale riscontro, condotto sulla base dei documenti agli atti, la Corte ha accertato che nel caso di specie il franchisee è del tutto privo di autonomia produttiva, poiché utilizza i segni distintivi del franchisor ed è tenuto ad organizzare la propria impresa secondo le condizioni economiche e la zona decise dal franchisor, con i tempi e le modalità dallo stesso prefissate, avvalendosi dei mezzi e delle strutture sempre decise da questi, nonché con l’obbligo di operare con le sue altre sedi, con l’ulteriore vincolo del patto di non concorrenza sia durante la vigenza del contratto che alla relativa cessazione.
La Corte di Appello ha, pertanto, accertato che la possibilità di guadagno dell’impresa franchisee dipende dalla sua permanenza all’interno del gruppo del franchisor, e che il franchisor trae indirettamente vantaggio dalle prestazioni fornite dai dipendenti del franchisee, considerato che sono questi ultimi ad eseguire l’attività di trasporto che costituisce proprio l’oggetto dell’attività di impresa offerto con l’utilizzo del know-how e dei segni distintivi del franchisor.