Materie prime troppo care o introvabili. Come tutelarsi?

La materia prima fondamentale per evadere un ordine può non trovarsi più sul mercato oppure è aumentata di prezzo in modo spropositato. Eventualità all’ordine del giorno dopo il Covid-19 e la guerra in Ucraina. C’è un modo per le industrie della gomma di tutelarsi difronte a impegni divenuti insostenibili? La normativa prevede alcuni rimedi, ma gli strumenti più efficaci sono le clausole inserite nei contratti

La pandemia e la guerra hanno acuito la difficoltà nel reperire le materie prime, sia per una difficoltà oggettiva di produzione sia per l’innalzamento dei costi, con ripercussioni sui contratti già in essere o sulle trattative in corso di definizione. Si pensi al caso in cui un imprenditore non riesca a reperire le materie prime per dare esecuzione, nei tempi e termini convenuti, al contratto sottoscritto con terzi. Quali strumenti il fornitore ha a disposizione per far fronte a tale situazione, quando cioè la regolare esecuzione degli ordini sia divenuta impossibile non per fatto proprio?

In linea di principio, il Codice Civile individua due istituti

astrattamente applicabili: la risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 e ss. cod.civ.) o per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 e ss. cod.civ.). ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA

Il primo istituto è previsto per i contratti a esecuzione successiva rispetto alla conclusione dell’affare o per quelli con esecuzione continuata.

Quando una delle prestazioni sia divenuta troppo onerosa per la parte che deve eseguirla, a causa di even- to “straordinario e imprevedibile”, il vincolo contrattuale può essere sciolto dal giudice su istanza della parte la cui prestazione sia divenuta onerosa, solo per le prestazioni ancora da eseguire (non quindi per quelle già eseguite). Il requisito essenziale di questo rimedio giuridico è la straordinarietà e imprevedibilità dell’evento, circostanza difficilmente invocabile per i contratti sottoscritti dopo l’inizio della pandemia (31 gennaio 2020) o l’invasione dell’Ucraina (24 febbraio 2022), ma che potrebbe essere fatta valere per i contratti stipulati prima (cioè con ordi- ne perfezionato e accordo concluso). L’eccessiva onerosità sopravvenuta deve, dunque, essere verificata caso per caso, tenuto conto anche del recente sviluppo della giurisprudenza.

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Il secondo istituto è invocabile quando la prestazione sia divenuta oggettivamente impossibile: finché questa condizione perdura il debitore non è responsabile dei danni causati dal proprio inadempimento. Il contratto si scioglie se l’impossibilità permane oltre il termine di esecuzione oppure se il destinatario perde interesse. Diverso è invece l’effetto dell’impossibilità sopravvenuta quando sia solo parziale o temporanea.

Anche questo secondo rimedio quindi, il rimedio, seppur astrattamente invocabile per la carenza di materie prime o il loro eccessivo rincaro, non garantisce una tutela “senza rischi” all’imprenditore, poiché è l’autorità giudiziaria che deve valutare la sussistenza dei relativi requisiti.

CLAUSOLE DA INSERIRE IN CONTRATTO 

Data la difficoltà di far operare le soluzioni previste dal Legislatore, sarebbe più prudente inserire in ogni ordine o contratto concluso in questo periodo una serie di previsioni (clausole), per disciplinare le possibili difficoltà in sede di esecuzione o prevederne gli effetti.

Diverse sono le formule da utilizzare nella pratica, precisazioni che variano a seconda degli interessi da tutelare: prezzo, termini di consegna, capitolato tecnico, qualifiche o specifiche di prodotto, etc.

La clausola va quindi adattata (come un vestito) alle singole esigenze aziendali.

CONTRATTI DI AUTOTRASPORTO

È infine utile segnalare che il 21 maggio 2022 è entrata in vigore la Legge n. 51 del 2022 di conversione del Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 51, legge che introduce alcune novità in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi. In particolare, è stata prevista la clausola di “fuel surcharge”.

Il provvedimento prevede di inserire nei contratti di trasporto conclusi per iscritto un meccanismo di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante «sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione» come rilevate dal Ministero qualora queste superino del 2% il valore di riferimento al momento della conclusione dell’accordo.

È stato inoltre introdotto un nuovo comma (“6-bis” al D.Lgs 286/2005) secondo cui: «[…] il corrispettivo nei contratti conclusi in forma non scritta si determina in base ai valori indicativi di riferimento pubblicati e aggiornati dal Ministero.

Tale misura che introduce quindi il rischio, per i contratti definiti non per iscritto (orali o privi dei requisiti di legge), che il vettore invochi la disposizione per “recuperare” la differenza tariffaria.

Anche in questo caso il consiglio è di disciplinare i rapporti commerciali con clausole volte a tutelare le esigenze della propria attività.