Sicurezza sui luoghi di lavoro: prevenzione e formazione
La locuzione “sicurezza sul lavoro” si riferisce all’insieme di tutte le azioni, interne ed esterne all’azienda, finalizzate a garantire l’incolumità dei lavoratori e la salubrità dell’ambiente di lavoro.
La normativa di riferimento è contenuta nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi lavoro) e nelle sue successive modifiche, fino al recente Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215).
Le norme prevedono l’adozione, da parte dell’imprenditore, di un modello di gestione dei rischi, nel quale a soggetti tipicamente integrati nella struttura aziendale si affiancano anche figure dotate di specifiche competenze tecnico-funzionali e incaricate di dare sostegno ai primi nell’adempimento degli obblighi posti a carico dell’azienda.
In generale, obiettivo dell’attuale assetto normativo è quello di operare un giusto bilanciamento tra la tutela dei lavoratori e l’esigenza di semplificare gli adempimenti burocratici per le aziende.
La normativa prevede, anzitutto, diverse figure di garanzia: il datore di lavoro, il dirigente (soggetto che attua le direttive del datore di lavoro), il preposto (soggetto che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute) e, non ultimo, il lavoratore (nell’attuale impianto normativo, infatti, il lavoratore non è soltanto destinatario delle tutele, ma ha precise responsabilità e riveste un ruolo attivo, partecipando direttamente o tramite i propri rappresentanti alla realizzazione del sistema di sicurezza aziendale).
Oltre a coloro che fanno parte tradizionalmente della struttura aziendale, il Decreto Legislativo n. 81/2008, individua ulteriori soggetti chiamati – in tema di prevenzione e sicurezza – a svolgere compiti di natura tecnica e a fornire consulenza (Servizio di prevenzione e Protezione e medico competente) oppure a rivestire funzioni di natura consultiva e partecipativa (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza) o, ancora, assegnatari di compiti di intervento in situazione di pericolo (Addetti alla gestione delle emergenze).
La valutazione dei rischi deve considerare tutte le ipotesi in cui la sicurezza e la salute dei lavoratori sono in gioco, comprese quelle riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (tra cui quelli connessi alle differenze di genere, all’’età, ecc.), nonché gli scenari connessi alle specifiche attività e caratteristiche della prestazione di lavoro oggetto del contratto fra azienda e dipendenti. Tale attività di analisi dovrà terminerà con la redazione di un documento specificamente dedicato alla valutazione dei rischi (DVR, Documento di Valutazione dei Rischi).
Solo un’attenta valutazione dei rischi consentirà di identificare la c.d. “azione preventiva”: ovvero il complesso di misure idonee a eliminare i rischi alla radice o, se ciò non risultasse possibile, almeno a contenerli a un livello sufficiente per non compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Un altro cardine dell’impianto normativo delineato dalle norme in esame è rappresentato dalla formazione e informazione dei vari “soggetti della prevenzione”. L’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 pone in capo al datore di lavoro precisi obblighi di formazione in materia di sicurezza, ispirati marcatamente ad un’esigenza di effettività della formazione stessa in chiave prevenzionistica.
Solo attraverso la formazione si realizza un processo educativo in grado di trasferire competenze e procedure utili allo svolgimento in sicurezza dei compiti assegnati a ciascuno nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
Avv.ti Alessandro Facchino ed Enzo Cardone