Packaging: scatta l’obbligo dell’etichettatura ambientale.

Il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la nuova disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che ha reso obbligatoria l’etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia.

La novità è stata introdotta dall’art. 219, comma 5, del Testo Unico Ambiente. Esso prevede che tutti gli imballaggi siano etichettati sia per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio, sia per dare una corretta informazione ai consumatori sulle loro destinazioni finali. Anche per questa ragione, la norma introduce l’obbligo dei produttori di indicare, per fini di identificazione e classificazione, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

Lo scopo ultimo dell’ “etichettata ambientale” (apponibile per mezzo di canali digitali, App, Qr code e siti web, nonché documenti di trasporto, che possono rimandare a canali digitali, libretti di istruzione o manuali d’uso e pannelli informativi nei punti vendita) è di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclo degli imballaggi.

Nell’ottica della sostenibilità ambientale, l’etichettatura garantisce una comunicazione efficiente tra produttori da un lato e consumatori o distributori dall’altro, rendendo noto il reale impatto ambientale di ciascun prodotto e promuovendo un consumo responsabile.

La disciplina distingue essenzialmente due diverse ipotesi a seconda della destinazione dell’imballaggio.

Per il canale domestico (b2c), sarà necessario indicare: codifica alfanumerica (Decisione 129/97/CE); Famiglia di materiale; Informazioni sulla raccolta.Tali informazioni obbligatorie potranno essere affiancate da ulteriori dati “volontari”. Ogni azienda è libera di adottare le proprie modalità grafiche e di presentazione, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi della norma. Per la resa grafica di diciture e simboli, il Ministero della Transizione Ecologica suggerisce il ricorso ai colori codificati dalla norma UNI 11686 – Gestione dei rifiuti – Waste visual elements – Elementi di identificazione visiva per i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.

Per il canale commerciale e industriale (b2b),gli imballaggi destinati ai professionisti o quelli da trasporto o legati ad attività logistiche o di esposizione, possono non presentare le informazioni relative alla loro destinazione finale, ma devono riportare la codifica dei materiali di composizione. Tutte le altre informazioni restano volontariamente applicabili e sono altamente consigliate in presenza di imballaggi multicomponente.

La norma prevede l’obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio, ma non specifica chi siano i destinatori di tale obbligo. Il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che l’obbligo è a carico sia del produttore sia dell’utilizzatore dell’imballaggio. Ne consegue la necessità di stipulare accordi specifici tra le parti, anche perché, qualora sia l’utilizzatore ad apporre l’etichetta, il produttore dovrà fornire tutte le informazioni da inserire.

La nuova normativa ha introdotto un regime sanzionatorio per chiunque non rispetti gli obblighi di etichettatura, la cui violazione comporterà una sanzione amministrativa da 5.200 a 40.000 euro.

La necessità di un diverso approccio all’uso e al reimpiego del packaging, come ogni novità idonea a incidere su prassi consolidate, può trasformarsi in opportunità di crescita per le imprese, specie di quelle già “immerse” per DNA nell’innovazione.

Avv.ti Alessandro Facchino ed Enzo Cardone