Immagini generate da IA e diritto autorale. Un’analisi comparata alla luce della recente pronuncia della Beijing Internet Court.

Le Intelligenze Artificiali generative rappresentano una delle categorie più diffuse nell’ambito dei sistemi di IA. Il termine “IA generativa” fa riferimento a qualsiasi tipo di intelligenza artificiale in grado di generare nuovi contenuti: immagini, video, audio, codici e dati sintetici. Tale definizione comprende sia gli algoritmi predittivi che quelli capaci di utilizzare suggerimenti da parte di un operatore esterno, noti come “prompt”, per produrre autonomamente articoli o creare immagini. Questo campo in continua evoluzione offre un’ampia gamma di possibilità in svariati settori, dalla creatività artistica alla produzione di contenuti editoriali e all’ottimizzazione di processi tecnici. L’IA generativa promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia e con il mondo che ci circonda, aprendo nuove prospettive e sfide nel panorama dell’intelligenza artificiale. Il controverso rapporto tra IA generative e diritto d’autore risiede nell’attribuzione di una tutela giuridica all’output generato dall’IA.

Focus del dibattito in materia riguarda non solo la titolarità dei diritti su opere generate da algoritmi, ma anche la violazione del diritto d’autore da parte delle IA durante il processo di apprendimento, noto come “traning”.

Il training delle intelligenze artificiali (IA) generative è un processo fondamentale che determina la loro capacità di creare nuovi contenuti. Questo processo implica l’utilizzo di modelli di apprendimento automatico, dove l’IA viene “addestrata” attraverso l’esposizione a grandi volumi di dati. Durante il training, l’algoritmo analizza e impara dai pattern, stili e strutture presenti nei dati forniti, acquisendo così la capacità di generare output originali.

La legge degli Stati Uniti stabilisce che la protezione del copyright può essere applicata solo a opere creative realizzate da esseri umani. L’U.S. Copyright Office, con una recente decisione del 21 febbraio 2023, ha negato la registrazione di immagini generate dall’intelligenza artificiale (IA) in quanto considerate non tutelabili ai sensi della normativa statunitense sul Copyright. Protagonista del caso in esame è Kristina Kashtanova, autrice del graphic novel “Zarya of the Dawn”, la quale ha utilizzato il software di generazione di immagini AI Midjourney per creare le immagini del suo libro, senza tuttavia dichiararlo nella richiesta di registrazione. In Italia, l’art. 1 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore) stabilisce che: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Pertanto, costituiscono oggetto di tutela tutte le opere espressione di lavoro intellettuale che presentano carattere creativo.

Nel contesto del riconoscimento della creatività di un’opera generata con AI, in Italia, la Corte di Cassazione ha espresso un orientamento innovativo (Cass. civ., sez. I, ord., 16 gennaio 2023, n. 1107). Nel caso in esame la RAI è stata convenuta in tribunale da una giovane artista, la quale ha contestato la violazione del proprio diritto d’autore su un’opera generata tramite AI. Oggetto della controversia è stato l’uso, senza il previo consenso dell’autrice, dell’opera “The scent of the night”, utilizzata come scenografia del Festival di Sanremo nel 2016.

L’opera è stata generata da un software di IA e i prompt utilizzati per creare l’immagine sono stati inseriti dall’autrice stessa, basandosi su una sua idea creativa.

La RAI ha sostenuto che l’opera non meritasse la tutela autorale poiché l’autrice avrebbe agito in modo “passivo”, limitandosi a selezionare un algoritmo e approvando solo successivamente il risultato generato dal computer. L’azienda ha argomentato che l’opera fosse stata creata non dall’autrice, ma dal software di intelligenza artificiale, che aveva “elaborato forma, colori e dettagli tramite algoritmi matematici”.

La Corte di Cassazione, sebbene non abbia potuto esaminare approfonditamente l’eccezione della RAI per ragioni processuali, ha introdotto un principio di diritto innovativo, affermando che il riconoscimento del diritto d’autore andrà valutato caso per caso, considerando il “tasso di creatività”. La Corte di Cassazione ha specificato che, se l’utilizzo dell’AI ha assorbito l’elaborazione creativa dell’artista, rendendo il contributo umano irrisorio, il diritto d’autore non potrà essere riconosciuto. Tuttavia, se l’artista ha saputo dirigere, istruire, correggere e utilizzare consapevolmente l’AI, quest’attività è considerata parte integrante dell’opera, meritevole di tutela legale ai sensi del diritto d’autore.

Nel caso di specie “l’immagine oggetto del processo non era una semplice riproduzione di un fiore, ma ne comportava una vera e propria rielaborazione; perciò, meritevole di tutela autorale per il suo carattere creativo” riconoscendo così che l’ideazione e la formulazione dei prompt costituiscono un’espressione di un concetto artistico, di un pensiero e di un modo soggettivo e personale di esprimere un’idea, tutti elementi meritevoli di tutela giuridica.

In conclusione, questa prima pronuncia della Corte di Cassazione rappresenta un passo importante nell’evoluzione della tutela del diritto d’autore per le opere create attraverso l’AI in Italia.

Molto discussa, anche una recente decisione del Tribunale di Pechino (Beijing Internet Court o BIC), che ha affrontato il tema del rapporto tra intelligenza artificiale generativa e diritto d’autore. Nel caso di specie, il ricorrente (Li), dopo aver creato, tramite il software di intelligenza artificiale Stable Diffusion (di titolarità della società StabilityAI), l’immagine di una giovane donna asiatica, la pubblicava sulla piattaforma social cinese “Xiaohongshu” equivalente cinese di Instagram. Poco tempo dopo, lo stesso si accorgeva che l’immagine era stata pubblicata, in assenza di autorizzazione o licenza, da un blogger in un’altra piattaforma di condivisione di contenuti. Il Tribunale di Pechino, ha accolto la domanda del ricorrente evidenziando il ruolo attivo dell’utente, il Sig. Li, nel processo creativo, sottolineando come la sua “selezione dei testi di richiesta” e l’impostazione dei parametri abbiano costituito un “certo grado di investimento intellettuale”. Questo implica che, nonostante l’immagine sia stata materialmente prodotta da un software di intelligenza artificiale, la creatività e l’originalità dell’opera risiedono nelle scelte estetiche e nel giudizio personalizzato dell’utente che ha guidato il processo generativo.

L’importanza attribuita dal Tribunale alla complessità del prompt utilizzato da Li e alla personalizzazione dei parametri sottolinea che il diritto d’autore può essere riconosciuto quando vi è un evidente contributo creativo umano nella fase di concepimento dell’opera. La sequenza di prompt diventa pertanto la chiave di originalità che consente di attribuire la tutela autorale a un’opera creata attraverso un sistema di intelligenza artificiale generativa.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte Internet di Pechino riconosce all’immagine creata dal ricorrente con l’ausilio dell’intelligenza artificiale generativa valore di opera protetta ai sensi della legge copyright cinese.

In conclusione, il dibattito sulla tutela dei diritti d’autore per le opere generate dall’intelligenza artificiale si evolve rapidamente e richiede senza dubbio la necessità di una normativa agile che possa adattarsi alle sfide poste dalle nuove tecnologie, posto che il tradizionale modello antropocentrico del diritto d’autore è stato profondamente messo in discussione dallo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale generativa.

Avv. Enzo Cardone