SCAMPOLO MDCCCIII – Sinner e il latino di Agostino Guardamagna

Chissà se a Sinner hanno raccontato che la sua responsabilità nasce dai padri del diritto, i quali già nell’antica Roma ritenevano padroni e committenti responsabili dell’operato dei loro sottoposti per negligenza nella scelta (culpa in eligendo) o nella sorveglianza (culpa in vigilando) o in base al principio per cui chi beneficia dell’opera dei sottoposti ne sopporta anche i rischi (cuius commoda, eius et incommoda). È la disciplina del rapporto institorio, o di preposizione, che importa responsabilità rigorosa da parte del padrone o del committente per fatto illecito (doloso o colposo) del sottoposto (disciplina recepita nel nostro ordinamento dall’art. 2049 cod. civ).
Però non convince l’estensione della responsabilità institoria all’atleta, la cui missione sportiva è quella di gareggiare correttamente e non quella dell’imprenditore committente: pare, invero, iniquo gravare con tali ulteriori oneri lo sportivo assorbito dall’impegno fisico monopolizzante impostogli dall’attività agonistica ad alto livello.

Retorbido 24 febbraio 2025

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