Il 27 febbraio 2024 è stata approvata la nuova direttiva del Parlamento UE e del Consiglio in materia di reati ambientali.

Tra i nuovi reati troviamo il commercio illegale di legname, l’esaurimento delle risorse idriche, le gravi violazioni della legislazione dell’UE in materia di sostanze chimiche e l’inquinamento provocato dalle navi. I deputati dell’Unione hanno voluto disciplinare anche i cosiddetti “reati qualificati”, che portano alla distruzione di un ecosistema e sono paragonabili all’ecocidio (ad esempio, gli incendi boschivi su vasta scala o l’inquinamento diffuso di aria, acqua e suolo).

La direttiva, oltre a introdurre definizioni minime di reati e sanzioni, abroga le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE e limita la propria applicazione o ai reati commessi all’interno dell’UE; tuttavia, gli Stati membri potranno estendere la loro giurisdizione a reati commessi al di fuori del proprio territorio.

Le nuove norme determinano anche le soglie qualitative o quantitative che le condotte rilevanti devono superare per essere considerate reato e punisce solo i comportamenti intenzionali o tenuti almeno con colpa grave.

Un’attenzione particolare è riservata ai reati ambientali commessi dalla criminalità organizzata e a quelli compiuti mediante forme di corruzione delle istituzioni o con la loro tolleranza. Anche le sanzioni, specie accessorie, vengino inasprite e si prevedono l’obbligo di ripristinare l’ambiente, l’obbligo di risarcire il danno irreversibile, l’esclusione dall’accesso a finanziamenti pubblici, procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni.

I reati ambientali commessi da persone fisiche e rappresentanti d’impresa saranno punibili con la reclusione, a seconda della durata, della gravità o della reversibilità del danno. La pena massima è di 8 anni di reclusione per i “reati qualificati”, di 10 anni per quelli che causano la morte di una persona e di 5 anno per tutti gli altri.

Tutti i trasgressori, oltre a essere soggetti a sanzioni pecuniarie, saranno tenuti a risarcire il danno causato e a ripristinare l’ambiente danneggiato. Per le imprese, l’importo dipenderà dalla natura del reato: potrà essere pari al 3 o al 5% del fatturato annuo mondiale o, in alternativa, a 24 o 40 milioni di Euro. Gli Stati membri potranno decidere se perseguire i reati commessi al di fuori del territorio nazionale. Infine, la Direttiva precisa che dovrà essere assicurata un’elevata specializzazione degli organi giurisdizionali penali che si occupano di questi reati, se del caso prevedendo sezioni specializzate nei Tribunali e nelle Procure.

Dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE, gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire le norme nel diritto nazionale.

Già nel 2015 erano stati introdotti nel nostro Codice penale nuovi delitti contro l’ambiente, compreso quello di disastro ambientale. Tuttavia, l’ingresso nelle legislazioni nazionali di un vero e proprio reato di ecocidio risponde alla duplice finalità di istituire un deterrente efficace là dove le leggi ambientali esistenti falliscono a causa della loro difficile applicazione o eccessiva specificità e di stabilire un nuovo principio morale fondato sull’equiparazione dei danni gravi all’ambiente e ai gravi danni alla persona.

Avv.ti Alessandro Facchino ed Enzo Cardone